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Newsletter Osservatorio Europa n.7_2014

Osservatorio Europa

Newsletter n. 7 del 17 luglio 2014

 

Sommario:

 

NOVITÁ LEGISLATIVE 1

SEGNALAZIONI EDITORIALI 5

GIURISPRUDENZA 6

ALTRE NOTIZIE 8


NOVITÀ LEGISLATIVE


30 giugno - Discusso al Consiglio dei Ministri il decreto sull’obbligo di informativa scritta all’indagato.

Il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2012/13 sul diritto all''informazione nei procedimenti penali, di cui si è discusso il 30 giugno scorso in Consiglio dei Ministri, si pone come obiettivo quello di rafforzare i diritti procedurali di indagati o imputati nei procedimenti penali. Innanzitutto, si prevede l’introduzione nel nostro ordinamento, mediante la modifica degli artt. 293 e 386 c.p.p., dell’obbligo di consegna tempestiva di una comunicazione, redatta per iscritto, volta ad informare la persona fermata o arrestata (in flagranza di reato o perchè destinataria di una misura cautelare custodiale) di un elenco di diritti a lei spettanti. È prevista anche la possibilità che l’informazione sui diritti avvenga oralmente, ma solo qualora la comunicazione scritta non sia prontamente disponibile in una lingua conosciuta dall'indagato e sempre che la successiva consegna della comunicazione dei diritti, per iscritto, sia comunque fornita senza ritardo.Inoltre, attraverso la modifica degli artt. 294 e 391 c.p.p., viene stabilito che sia il giudice, al primo contatto con la persona arrestata, fermata o sottoposta a misura cautelare di tipo custodiale, a verificare di ufficio, o su richiesta dell'interessato o del suo difensore, che le informazioni sui diritti siano state adeguatamente fornite, dovendo, in caso contrario, provvedervi personalmente. Se il giudice non dovesse provvedere, l’omissione comporterebbe una menomazione dei diritti della difesa, integrando una nullità di ordine generale. Gli indagati o gli imputati, che non siano in stato di arresto o fermo, hanno diritto a ricevere l’informazione prima dell’interrogatorio o, al più tardi, al termine della conclusione delle indagini preliminari.Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, con un differimento - rispetto alla normale procedura – dovuto alla necessità di provvedere alla predisposizione dei modelli informativi e di procedere alla relativa traduzione nelle lingue più diffuse.

 

28 giugno 2014 - Pubblicato ed entrato in vigore un decreto legge sul risarcimento dei detenuti vittima di sovraffollamento (con una importante e problematica modifica in materia di custodia cautelare in carcere)

Il decreto legge 26 giugno 2014 n. 92, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno (clicca qui per scaricare il testo), oltre a quanto in seguito oggetto di attenzione in chiave “europea”, contiene una rilevantissima modifica in materia di custodia cautelare in carcere, destinata a produrre immediati effetti anche sulle misure in corso di esecuzione: l'art. 8, infatti, modifica sensibilmente l'art. 275 c.p.p., sostituendone integralmente il comma 2 bis che, per l’effetto, prevede ora il divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere laddove il Giudice ritenga che all’esito del giudizio la pena detentiva non sarà superiore a tre anni. Per una prima e più diffusa nota illustrativa al riguardo, clicca qui. Sotto il profilo di odierno interesse, invece, merita deciso apprezzamento l’introduzione di uno specifico rimedio risarcitorio sui generis in favore dei detenuti vittime del cosiddetto sovraffollamento carcerario: l’art. 1 del decreto, infatti, inserendo l’art. 35 ter Legge 354/75, prevede un'inedita forma di risarcimento 'in natura', consistente in uno sconto di pena di un giorno per ogni dieci trascorsi in situazione di sovraffollamento, da valutarsi secondo gli standard individuati dalla giurisprudenza europea in punto di art. 3 CEDU. La nuova norma, inoltre, stabilisce che quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui sopra, il magistrato di sorveglianza liquiderà altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari ad 8,00 euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il successivo art. 2, inoltre, prevede la possibilità di proporre entro 6 mesi l’azione risarcitoria anche per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva o non si trovino più in stato di custodia cautelare in carcere. Merita appena di sottolineare, peraltro, che la procedura di ‘risarcimento’ attivabile avanti l’A.G. non necessiterà di alcuna pronuncia sulla vicenda specifica da parte della Corte di Strasburgo, essendo sufficiente che le caratteristiche del caso di specie rendano evidente la violazione dei principi e dei parametri a più riprese dettati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo relativamente all’art. 3 della Convenzione.

 

15 maggio 2014 - Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla protezione penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione.

Con la Direttiva 2014/62/UE del 15 maggio 2014 (in GUUE, 21 maggio 2014, L 151), vengono stabilite le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell’euro e di altre valute. Si introducono altresì disposizioni uniformi in punto di lotta alla falsificazione, migliorando le attività investigative ed assicurando una miglior cooperazione giudiziaria e di polizia in seno all’Unione. Per le condotte di contraffazione o alterazione, ad esempio, viene stabilita una pena detentiva di almeno otto anni nella cornice edittale massima, mentre per i reati di immissione, importazione o trasporto, tale sanzione massima viene fissata in cinque anni di reclusione; il Parlamento ed il Consiglio, di più, impongono l’adozione di misure sufficienti e necessarie a garantire la punibilità di condotte quali l’induzione, il favoreggiamento ed il concorso nei reati in parola. Rappresentano, inoltre, un certo interesse le previsioni relative alla responsabilità delle persone giuridiche, cui conseguiranno sanzioni di natura interdittiva, di vigilanza o liquidazione giudiziaria, di esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici e, financo, di chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere i reati. Entro il 23 maggio 2016, pertanto, gli Stati membri dovranno stabilire la competenza giurisdizionale per il caso in cui tali reati siano perpetrati sul loro territorio o – diversamente – quando l’autore sia un loro cittadino, adottando altresì le procedure idonee ad ottemperare all’obbligo di trasmettere le banconote e le monete in euro falsificate al centro nazionale di analisi.

 

8 maggio 2014 - Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’ordine europeo di indagine penale.

Con la Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 (in GUUE, 1 maggio 2014, L 130/1) è stato elaborato l’ordine europeo di indagine penale (OEI), che si caratterizza come un unico strumento per l'acquisizione e la circolazione in ambito europeo di qualsiasi tipo di atto di indagine penale.
In particolare, e si tratta di un’importante novità rispetto ai precedenti strumenti investigativi europei, l'emissione di un OEI può essere richiesta anche dalla persona sottoposta alle indagini o dall'imputato, nonché dal difensore di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale (cfr. art. 1 par. 3).
Le disposizioni di attuazione della Direttiva in esame dovranno essere adottate dagli Stati membri (compreso il Regno Unito, ma esclusa l'Irlanda e la Danimarca) entro il 22 maggio 2017.
Leggi il testo della direttiva (italiano)

 

16 aprile 2014 - Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato.

Con la Direttiva 2014/57/UE del 16 aprile 2014 (in GUUE, 12 giugno 2014, L 173), sono state introdotte delle definizioni comuni a livello di UE in materia di reati di abuso di mercato, quali l’abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni e la manipolazione del mercato. La direttiva, inoltre, implica un complesso comune di sanzioni penali, sia pecuniarie che detentive (reclusione di almeno quattro anni in caso di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato e di almeno due anni in caso di divulgazione illecita di informazioni privilegiate), nonché la responsabilità delle persone giuridiche in caso di abusi di mercato. Entro il 3 luglio 2016, pertanto, gli Stati membri dovranno stabilire la competenza giurisdizionale per il caso in cui tali reati siano perpetrati sul loro territorio o – diversamente – quando l’autore sia un loro cittadino, curando altresì che le autorità giudiziarie e di polizia che si occupano di questi casi estremamente complessi ricevano una formazione adeguata. Obbiettivo primario della direttiva è quello di eliminare il pregiudizio all’uniformità delle condizioni operative nel mercato interno dell’Unione derivante dai differenti approcci adottati dagli Stati in materia, in uno con la creazione di norme comuni volte all’individuazione di una definizione finalmente condivisa delle condotte identificabili quali gravi violazioni delle norme sugli abusi di mercato.

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SEGNALAZIONI EDITORIALI


Lucio Camaldo - La Direttiva sull'ordine europeo di indagine penale (OEI): un congegno di acquisizione della prova dotato di molteplici potenzialità, ma di non facile attuazione.
Diritto Penale Contemporaneo, 27 maggio 2014.

Si segnala un’interessante articolo recentemente pubblicato da Lucio Camaldo, ricercatore confermato in "Diritto processuale penale" alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano e professore aggregato di "Diritto dell'esecuzione penale e procedimento penale minorile", che fornisce una prima lettura della Direttiva 2014/41/UE.
L’Autore, in particolare, segnala alcuni profili di criticità che, ad avviso dello stesso, dovranno essere affrontati durante i lavori tesi all'elaborazione della normativa di attuazione dello strumento investigativo europeo. In primo luogo, la Direttiva sembra trascurare completamente le implicazioni legate alle differenze tra i diversi ordinamenti nazionali, con riferimento al regime di utilizzabilità dei dati conoscitivi aliunde raccolti, assunti cioè fuori dalla sede processuale in cui saranno valutati per la decisione. Inoltre, la medesima Direttiva, pur richiamando genericamente il rispetto dei diritti e dei principi stabiliti dall'art. 6 TUE, non prevede un'adeguata tutela delle prerogative della persona sottoposta alle indagini, con un conseguente sbilanciamento a favore dei poteri delle autorità inquirenti, ma a detrimento delle garanzie difensive.
Leggi l'articolo

 

Roberto E. Kostoris (a cura di) - Manuale di procedura penale europea.
Giuffrè, 2014

Il manuale, primo del genere in Italia, è il frutto del lavoro di un gruppo di accademici italiani e stranieri e magistrati coordinati da Roberto E. Kostoris e mira ad offrire una trattazione istituzionale chiara ed organica in vista della formazione e dell'aggiornamento professionale della magistratura e del foro.
Recensione a cura del Prof. Michele Caianiello, componente dell'Osservatorio Europa UCPI


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GIURISPRUDENZA


Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza Saba c. Italia del 1° luglio 2014.

La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per aver sottoposto a trattamento inumano e degradante Valentino Saba, che nel 2000, mentre era detenuto presso il carcere di Sassari, subì atti di violenza da parte degli agenti della polizia penitenziaria.
Lo Stato italiano dovrà quindi versare al ricorrente 15mila euro a titolo di risarcimento dei danni morali.
Nel condannare l'Italia, la Corte europea ha altresì censurato l’eccessiva durata del processo, che ha portato al proscioglimento di alcuni degli imputati per intervenuta prescrizione, e la sproporzionata tenuità delle pene inflitte rispetto ai reati commessi. In particolare, i giudici della decima sezione hanno reputato troppo lieve la multa di 100 euro inflitta ad uno degli agenti, che non aveva denunciato le violenze commesse dai suoi colleghi, e la concessione della sospensione condizionale della pena agli altri agenti condannati.
Leggi la sentenza (francese)

 

Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 26 febbraio 2014, n. 15463.

Lista testimoniale: la revoca di testimoni è nulla se priva di adeguata motivazione sulla loro superfluità
La Suprema Corte, richiamando la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (C. Eur., sent. 22 Febbraio 1996, Bulut e. Austria), ha ritenuto che la lista testimoniale presentata dal difensore dell’imputato non può essere revocata senza adeguata motivazione; in questo modo si violano i diritti difensivi e il principio di «parità delle armi» con l’accusa, di cui alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Di conseguenza, deve reputarsi viziata da nullità la revoca dell’ordinanza di ammissione della lista testimoniale della difesa priva di una adeguata motivazione sulla superfluità delle testimonianze indicate nella stessa.
Leggi la sentenza

 

Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza del 23 aprile 2014, n. 17706.

Necessaria la residenza effettiva e non solo anagrafica per scontare la pena in Italia
La Corte di Cassazione ha sancito che non basta la mera residenza anagrafica in Italia per rimanere sul territorio al fine dell’esecuzione della pena e quindi per opporsi, nel caso di adozione di un mandato di arresto europeo, alla consegna alle autorità nazionali dello Stato emittente.
La Suprema Corte, infatti, aderendo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 227/20010 e a numerose sentenze della Corte Ue, ha sottolineato che è necessario un radicamento “reale e non estemporaneo”, individuato sulla base di indizi effettivi. In pratica, la mera residenza anagrafica non è sufficiente ad attestare un legame con lo Stato, il quale deve essere dimostrato tenendo conto della legalità della presenza, della continuità temporale, della comprensione della lingua e del tempo intercorso tra la presenza sul territorio di uno Stato membro e la commissione dei reati per i quali lo Stato emittente ha chiesto la consegna.
Leggi la sentenza

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ALTRE NOTIZIE


Relazione sulla tavola rotonda organizzata a Roma il 4 giugno 2014 dalla International Commission of Jurists a cui ha partecipato un delegato della Giunta UCPI.

L’International Commission of Jurists è una ONG internazionale con sede a Ginevra che svolge delle indagini sul rispetto dei diritti umani in varie parti del mondo.
Tali indagini vengono compiute attraverso le c.d. “missions”: in sostanza dei giuristi di varia provenienza si recano nei Paesi interessati dall’indagine per raccogliere informazioni, incontrando in loco rappresentanti delle istituzioni e di varie categorie professionali. All’esito di tali missioni, se lo ritengono, adottano delle raccomandazioni, con le quali denunciano le criticità eventualmente riscontrate e suggeriscono dei correttivi.
La missione svoltasi a Roma lo scorso 4 giugno è stata organizzata dal dott. Massimo Frigo, legal adviser della Commissione, il quale ha predisposto un vero e proprio tour de force per i due Giudici Ketil Lund, giudice emerito della Corte Suprema norvegese (che ha sempre parlato in italiano e non si è avvalso dell’interprete) e Ian Seiderman, direttore del reparto giuridico e politico di ICJ.
Alla tavola rotonda hanno partecipato alcuni Colleghi che si occupano di immigrazione e rifugiati (Anton Giulio Lana, Laura Barbiero, Andrea Pinci e Loredana Leo, quest’ultima per ASGI) rappresentanti del CIR, della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, del Centro Astalli e tre ricercatrici dell'Università Roma Tre che hanno condotto una ricerca sui provvedimenti di convalida e proroga dei trattenimenti nei CIE.
L’interesse della missione era chiaramente indirizzato alla effettività della tutela giurisdizionale approntata dal sistema italiano per la c.d. detenzione amministrativa nell’ottica del rispetto dell’art. 13 CEDU, che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo. In questo senso i Commissari erano interessati a capire la frequenza di provvedimenti di non-convalida o non-proroga da parte dei giudici di pace e di eventuali ricorsi per cassazione avverso tali decisioni.
Il delegato che ha rappresentato la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane ha ritenuto di manifestare lo sconcerto della categoria per l’assenza di garanzie della detenzione amministrativa proprio nel senso di carenza e radicale insufficienza degli strumenti approntati dal legislatore italiano, perché venga verificata la legittimità del sacrificio della libertà personale degli stranieri irregolari.
Tali strumenti appaiono quanto mai inadeguati soprattutto se si confrontano con quelli disciplinati dal codice di procedura penale.
Infatti, il detenuto per vicende penali ha innanzitutto un giudice togato che decide della sua libertà e non un giudice di pace, che, a prescindere dalle capacità individuali del singolo soggetto, è per sua natura un giudice conciliatore e dunque inadeguato come giudice “di garanzia” di diritti fondamentali.
Il GDP della convalida è inoltre quello del luogo ove si trova il CIE, i difensori sono sempre d’ufficio, perché raramente il soggetto trasferito in quella sede riesce a far presenziare un difensore di fiducia che viene liquidato tra i 50 e i 120 euro ad udienza in automatico, a cottimo, così come il giudice di pace.
Il GDP emette un provvedimento in modo automatico e cioè il trattenimento per i primi 30 giorni (non modificabile nella durata). Con l’avallo della Cassazione civile, quel giudice non deve fare una indagine e/o istruttoria e ha una cognizione limitata ai presupposti del trattenimento, del tutto evanescenti se si considera che l’art 14 TU stranieri – in violazione dell’art. 15 della direttiva rimpatri, che indica solo due casi di trattenimento, misura da adottarsi come extrema ratio - prevede quale condizione legittimante il trattenimento la semplice presenza “di situazioni transitorie che ostacolano il rimpatrio immediato”. Ecco quindi che quello del GDP è un intervento del tutto “sterilizzato” da ogni efficacia.
L’assenza di effettività di tale controllo è stata confermata da tutti i colleghi presenti, tanto che si è parlato di un “convalidificio”.
Ma ciò che è davvero sconcertante è il sistema delle impugnazioni, soprattutto se confrontato con le normali impugnazioni de libertate previste dal c.p.p..
Le impugnazioni contro convalide e proroghe spettano alla cassazione civile e, per espresso dettato del comma 6 art. 14 T.U. stranieri, il ricorso non ha effetto sospensivo. Ovviamente, trattandosi di ricorso civile, non può essere presentato personalmente, ma solo da un avvocato abilitato. La Cassazione decide in poco più di un anno, il che commenta da sé l’efficacia di tale strumento, di fronte ad una detenzione amministrativa che ha durata massima di 18 mesi.
Il detenuto amministrativo che lamenta la violazione di un diritto fondamentale nel corso della detenzione non ha inoltre un interlocutore paragonabile al Magistrato di Sorveglianza e non gli resta quindi che attivare strumenti civilistici, come l’accertamento tecnico preventivo e il ricorso ex art. 700 c.p.c.. Rimedi di cui l’avv. Lana ha rivendicato l’efficacia, ma pur sempre non proprio adeguati al tema della privazione della libertà.
In effetti, quello che si riscontra è un sacrificio della libertà personale che viene trattato, dal punto di vista della tutela giurisdizionale, come un problema civilistico, come se si ignorasse che queste persone si trovano in stato di detenzione.
Ancora più macroscopica è la totale assenza di garanzie che si registra sul fronte della modalità della detenzione, con violazione della riserva di legge prevista dall’art. 13 della Costituzione sui “modi” della limitazione della libertà personale. Manca infatti per i CIE una legge che, come l’ordinamento penitenziario e il relativo regolamento disciplini tutto ciò che attiene ai modi della detenzione (colloqui, ma anche illuminazione dei locali, l’abbigliamento, l’igiene personale, il vestiario, il vitto, il servizio biblioteca, assistenza sanitaria, gli spazi all’aperto, l’educazione, il culto).
I “modi” della detenzione nei CIE vengono lasciati addirittura all’ambito della contrattazione simil-privatistica, convenzioni tra Prefetture ed enti gestori nemmeno facilmente reperibili, con la conseguenza che non c’è una disciplina verificabile agevolmente e uniforme a livello nazionale. Di nuovo una questione pubblicistica, di rilevanza costituzionale afferente alla costrizione della libertà personale per un periodo niente affatto modesto, che, come tutti sanno, è fissato nel massimo in 18 mesi, è gestita senza il dovuto rispetto, come se fosse una questione solo contrattuale, economica, privatistica.
Conclusivamente si è evidenziato come molti commentatori ritengano che la disciplina italiana attuale del trattenimento sia incostituzionale, per violazione della riserva di giurisdizione in materia di limitazione della libertà personale e per violazione della riserva di legge sui casi e soprattutto sui modi della detenzione.
I CIE sono talmente illegittimi, secondo il Tribunale di Crotone, che gli occupanti imputati del reato di resistenza a pubblico ufficiale dovevano essere assolti perché hanno agito per legittima difesa, il che è come dire che lo Stato italiano ha creato una situazione talmente illegale che, nell’assenza di risposte a livello legislativo e politico, si deve ritenere legittima l’autodifesa privata (ancorché violenta).
Forse la Commissione segnalerà la criticità della disciplina italiana alla luce dell’art. 13 CEDU.

 

Semestre europeo: a Milano primo vertice informale su giustizia e interni.

Si è svolto a Milano l’8 e il 9 luglio, presso il Centro Congressi MiCo, la prima riunione informale dei Ministri della Giustizia e degli Affari interni nell’ambito del Semestre europeo a guida italiana.
Nel primo giorno di lavori, martedì 8, vi è stato l’incontro dei Ministri degli Affari interni.
Il secondo giorno, mercoledì 9, è stato invece dedicato alla riunione dei Ministri della Giustizia. Il guardasigilli Andrea Orlando ha presieduto il consesso dei Ministri europei che hanno discusso su temi come la tutela dei diritti degli indagati o imputati nell’ambito dei procedimenti penali, la proposta di una direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, le proposte di direttive sulla presunzione di innocenza e sull’assistenza legale il sistema di protezione dei dati personali, l’istituzione del Procuratore europeo, la semplificazione dei documenti pubblici, il principio del mutuo riconoscimento da applicare a tutte le forme di confisca dei beni in esecuzione di una decisione giudiziaria.
L’Italia intende inoltre promuovere il rafforzamento della fiducia reciproca e la valorizzazione del mutuo riconoscimento nel campo della detenzione, appoggiando l’attuazione delle Decisioni quadro del Consiglio d’Europa relative al reciproco riconoscimento delle sentenze in materia penale, delle sentenze e decisioni di sospensione condizionale e delle misure alternative alla detenzione cautelare.

 

Il Ministro della Giustizia Orlando sulla Procura europea.

Durante il semestre di presidenza della Ue, l’Italia punta in via prioritaria a conseguire progressi sostanziali verso l’istituzione di un ufficio di pubblici ministeri europei specializzato nel contrasto agli episodi di corruzione e alle frodi legati all'uso di fondi europei. Lo ha detto il Guardasigilli Andrea Orlando durante un Consiglio Ue Giustizia tenutosi a Lussemburgo il 6 giugno scorso.
Più precisamente, ha affermato che "Nell’ambito della cooperazione penale, la nostra priorità riguarda il negoziato istitutivo della Procura europea, per il quale ci attendiamo di conseguire progressi sostanziali nell'ottica di costituire uno strumento efficace per investigare, perseguire penalmente e consegnare alla giustizia gli autori di reati che ledono il bilancio dell'Unione europea".

 

Il Convegno “La Procura europea. Un impegno per il semestre di presidenza italiano” tenutosi a Roma il 19 maggio 2014

In occasione del Convegno nella Sala della Regina a Montecitorio, è stato analizzato il ruolo della Procura europea, cioè di un organo competente a reprimere su tutto il territorio comunitario i reati che colpiscono gli interessi finanziari comuni, la cui istituzione sarà l’obiettivo del Governo italiano che a breve assumerà la Presidenza dell’Unione europea. In particolare, è emersa la necessità di un Pubblico ministero europeo in considerazione dell’inadeguatezza dell’attuale sistema di contrasto agli illeciti contro gli interessi finanziari dell’Unione; la proposta della Commissione Europea, però, deve essere migliorata e rivista.

 

Italia in ritardo nell’attuazione delle decisioni quadro sulla circolazione dei precedenti penali e sulla lotta contro la criminalità transfrontaliera.

L'Italia non ha ancora dato attuazione alle norme Ue sulla libera circolazione delle informazioni sui precedenti penali e non ha ancora trasposto quelle sul coordinamento della lotta contro la criminalità transfrontaliera.
È quanto emerge dai rapporti della Commissione Ue che fanno il punto sull'attuazione di queste decisioni quadro adottate all'unanimità dagli Stati membri rispettivamente nel 2008 e 2009. Dal primo dicembre 2014, inoltre, potranno partire le procedure d'infrazione nei confronti dei paesi ritardatari, finora “congelate” dal Trattato di Lisbona.

 

Nota dell’Unità Stampa e Informazione della Corte Ue sul nuovo Identificatore europeo della giurisprudenza (cosiddetto ECLI).

Allo scopo di facilitare il riferimento corretto ed inequivocabile a sentenze in materia di diritto dell'Unione emesse da organi giurisdizionali europei e nazionali è stato ideato un “identificatore europeo della giurisprudenza” (ECLI).
Il nuovo metodo di citazione della giurisprudenza adottato dalla Corte mira a combinare l’identificatore ECLI con il nome corrente della decisione ed il numero di ruolo della causa.
Per maggiori informazioni sull’identificatore ECLI e il nuovo metodo di citazione della giurisprudenza, così come per le specificità di citazione adottate dal Tribunale, è possibile visitare il seguente link sul sito web della Corte di giustizia: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/

 

Il 22 e 23 ottobre a Strasburgo presso il Palais de l’Europe Seminario su recenti casi penali affrontati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

L’interessante seminario è rivolto agli avvocati, giudici, pubblici ministeri, ufficiali di polizia e funzionari pubblici. Relatori sono avvocati esperti di procedimenti avanti la Cedu. Verranno affrontati temi come l’obbligo di condurre indagini effettive e il diritto alla vita, gli obblighi a carico delle autorità di polizia e penitenziarie nei confronti delle persone in custodia, i diritti dell’arrestato e la privazione della libertà, la presunzione di innocenza, i diritti di assistenza e difesa garantiti agli accusati, il diritto a un processo giusto con parità delle armi, l’esame di un caso pendente avanti la Corte di Strasburgo con possibilità di partecipare ad un’udienza alla Gran Camera.
Visitare per maggiori informazioni il link sul sito web della Accademia di Diritto Europeo: https://www.era.int

 

Il 10 dicembre si celebra la Giornata europea dell’Avvocato.

Il 10 dicembre, data in cui ricorre la giornata europea sui diritti umani per commemorare il giorno del 1948 in cui l’Assemblea delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione universale dei diritti umani, verrà celebrata in tutti gli Stati Ue la Giornata europea dell’Avvocato. La prima giornata europea è dedicata al tema molto attuale del rapporto tra segreto d’ufficio del difensore, privacy dei cittadini e sorveglianza – ormai sempre più invasiva – delle autorità investigative.

 

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